Gazzetta Ufficiale n.190 del 17.08.2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Capo VII
Professione di chimico
Art. 35.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici juniores".
Art. 36.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o
materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative
certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui
alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali,
compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei
lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive,
corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a
trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di
lavoro.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della
composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine
usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla
lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di
attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota,
laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli
aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità;
giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o
eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con
ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e
foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni
ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo
1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici;
assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di
non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
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